IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto l'art. 33, ultimo  comma, della Costituzione della Repubblica
italiana;
  Vista la legge 9 maggio  1989, n. 168, relativo all'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
e in particolare gli artticoli 6, 16 e 21;
  Visto l'art.  1 della legge 29  luglio 1991, n. 243,  relativo alle
universita' non statali legalmente riconosciute;
  Visto l'art. 7 della legge 5  novembre 1996, n. 573, conversione in
legge,  con modificazioni,  del decreto-legge  13 settembre  1996, n.
475, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca;
  Vista  la deliberazione  assunta  dal consiglio  della facolta'  di
lingue  e  letterature  straniere  dello IULM  nella  seduta  del  25
novembre  1997, in  veste di  senato accademico,  in quanto  istituto
universitario costituito da una sola facolta';
  Vista  le deliberazioni  assunte dal  consiglio di  amministrazione
dello IULM nelle sedute del 23 gennaio 1998 e 19 febbraio 1998;
  Vista la  nota rettorale prot.  753/FA/ds in data 24  febbraio 1998
con  la quale  il suddetto  statuto e'  stato trasmesso  al Ministero
dell'universita'  e della  ricerca scientifica  e tecnologica  per il
prescritto controllo  di legittimita' e  di merito di cui  all'art. 6
della legge n. 168/1989;
  Vista la comunicazione ministeriale in data 26 febbraio 1998, prot.
319,  che non  contiene  rilievi  e invita  il  rettore a  provvedere
all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Universita';
                              Decreta:
  E' emanato,  ai sensi delle  disposizioni di legge in  premessa, lo
statuto   di  autonomia   della  Libera   Universita'  di   lingue  e
comunicazione IULM, allegato al  presente decreto, di cui costituisce
parte integrante.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 27 febbraio 1998
                                                 Il rettore: Alberoni
                        STATUTO DI AUTONOMIA
                 DELLA LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE
                       E COMUNICAZIONE - IULM
                              Titolo I
                          PRINCIPI GENERALI
                               Art. 1.
                      Denominazione e finalita'
  1. La Libera  Universita' di lingue e comunicazione  IULM, con sede
centrale in  Milano e sede  distaccata a Feltre, e'  finalizzata alla
ricerca e all'insegnamento delle discipline riguardanti l'attivita' e
gli strumenti di comunicazione.
  2.  La Libera  Universita' di  lingue e  comunicazione IULM  e' una
comunita' universitaria  di cui fanno  parte i docenti,  il personale
tecnicoamministrativo,  gli  studenti e  tutti  coloro  che, a  vario
titolo, trascorrono periodi  di ricerca, di insegnamento  e di studio
presso la Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM.
  3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari
dignita'  secondo  le  funzioni  previste  dalle  norme  vigenti  nel
rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.
  4.  La Libera  Universita' di  lingue e  comunicazione IULM  svolge
attivita' didattica per il conferimento dei seguenti titoli di studio
ai sensi dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341:
     a) diploma universitario (DU);
     b) diploma di laurea (DL);
     c) diploma di specializzazione (DS);
     d) dottorato di ricerca (DR),
e puo' inoltre organizzare:
     a) corsi di perfezionamento;
     b) master;
     c) altre attivita' di formazione superiore.
  5.  Nell'ambito delle  proprie finalita'  istituzionali, la  Libera
Universita'  di  lingue  e comunicazione  IULM  stipula  convenzioni,
contratti e  conclude accordi, anche  in forma consortile,  con altre
universita', con le amministrazioni dello  Stato, con enti pubblici e
con  privati, persone  fisiche  e  giuridiche, italiani,  comunitari,
internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e
scientifica  e comunque  per lo  svolgimento di  attivita' di  comune
interesse. A tal fine essa puo' partecipare agli atti di costituzione
e  adesione  ad  organismi  associativi,  fondazioni  e  societa'  di
capitali sia in Italia che all'estero.
                               Art. 2.
               Personalita' giuridica e fonti normative
  1. La Libera  Universita' di lingue e comunicazione  IULM e' dotata
di  personalita' giuridica,  con  autonomia statutaria,  scientifica,
didattica,  organizzativa,  amministrativa   e  contabile,  ai  sensi
dell'art.  33 della  Costituzione della  Repubblica italiana  e della
legge 9 maggio 1989, n. 168.
  2. L'attivita'  della Libera Universita' di  lingue e comunicazione
IULM- nel rispetto delle leggi italiane e comunitarie che regolano le
universita' libere  - e' disciplinata  secondo il presente  statuto e
dai seguenti regolamenti:
  a) regolamento didattico di ateneo;
  b) regolamento delle strutture didattiche;
  c) regolamento per il tutorato;
  d)  regolamenti  per  il  funzionamento di  centri  di  servizio  e
laboratori;
  e) regolamento degli istituti;
  f) ogni  altro regolamento  previsto da  disposizioni di  legge, in
quanto applicabili.
                               Art. 3.
               Enti promotori e fonti di finanziamento
  1. La Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM, promossa e
fondata  dalla  "Scuola superiore  per  interpreti  e traduttori"  di
Milano, riconosce  questa origine  e ritiene privilegiati  i rapporti
con essa.
  2. La realizzazione degli  scopi statutari della Libera Universita'
di  lingue e  comunicazione  IULM e'  altresi'  promossa e  sostenuta
dall'Associazione degli  amici della  Libera Universita' di  lingue e
comunicazione  IULM,  che  concorre   ad  assicurarne  il  necessario
sostegno culturale e finanziario.
  3. Le fonti  di finanziamento della Libera Universita'  di lingue e
comunicazione  IULM  sono  costituite  da tasse  e  contributi  degli
studenti,  da  redditi  conseguenti  a  convenzioni,  legati  e  beni
patrimoniali di sua proprieta' nonche' da trasferimenti dello Stato e
di altri enti pubblici e di privati.
                               Art. 4.
                       Liberta' di insegnamento
  1. La Libera Universita' di  lingue e comunicazione IULM garantisce
ai singoli docenti e  ricercatori autonomia, liberta' di insegnamento
e di ricerca, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
                               Art. 5.
                         Diritto allo studio
  1.  La  Libera  Universita'  di lingue  e  comunicazione  IULM,  in
attuazione delle vigenti norme di legge in materia, promuove con ogni
mezzo  il diritto  allo studio  degli studenti  e organizza  i propri
servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.
  2. La  Libera Universita' di  lingue e comunicazione  IULM concorre
inoltre all'orientamento e alla formazione culturale degli studenti e
ne promuove le attivita' culturali e ricreative.
  3. La Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM riconosce e
valorizza   il  contributo   degli  studenti,   delle  libere   forme
associative  e di  volontariato, secondo  i regolamenti  di ateneo  e
delle strutture didattiche.
                               Art. 6.
                          Attivita' sportive
  1. La Libera  Universita' di lingue e  comunicazione IULM promuove,
nell'ambito dell'attuazione  delle norme sul diritto  allo studio, le
attivita' sportive  degli studenti anche mediante  convenzioni con le
associazioni operanti in tali ambiti.
                              Titolo II
                        AUTORITA' ACCADEMICHE
                        Capo I - Generalita'
                               Art. 7.
                          Organi di governo
  1.  Sono organi  di governo  della Libera  Universita' di  lingue e
comunicazione IULM:
     a) il consiglio di amministrazione;
     b) la giunta dell'Universita';
     c) il senato accademico;
     d) il rettore;
     e) il direttore amministrativo.
              Capo II - Il consiglio di amministrazione
                               Art. 8.
                             Composizione
  1. Il consiglio  di amministrazione definisce le  linee di sviluppo
dell'Ateneo, nel  rispetto dei suoi scopi  istituzionali, in funzione
delle    proposte   del    senato   accademico,    ha   il    governo
economicopatrimoniale  e  sovrintende  alla  gestione  amministrativa
della Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM.
   2. Esso e' costituito:
     a) dal rettore;
     b) dai presidi di facolta';
  c) da  due rappresentanti dell'ente fondatore  Scuola superiore per
interpreti e traduttori;
  d) da due rappresentanti dell'Associazione degli amici della Libera
Universita' di lingue e comunicazione IULM;
     e) da un rappresentante del MURST;
     f) dal presidente della camera di commercio di Milano;
  g) da un massimo di due membri, cooptati a maggioranza assoluta dei
consiglieri, che  abbiano contribuito  in maniera  significativa allo
sviluppo dell'Universita'. Essi, di norma, non debbono avere rapporto
di dipendenza con l'Ateneo e durano in carica per un solo mandato;
  h) dal direttore amministrativo che funge da segretario;
  i)  da un  rappresentante  del consiglio  comunale  di Feltre,  nel
vigore della presente convenzione;
  j) da un rappresentante degli studenti, con voto consultivo.
  3.    Non   possono    essere    nominati   quali    rappresentanti
dell'Associazione degli  amici della  Libera Universita' di  lingue e
comunicazione  IULM   nel  consiglio  di   amministrazione,  docenti,
studenti e  personale tecnicoamministrativo della  Libera Universita'
di lingue e comunicazione IULM.
  4.  La  mancanza  di  una  delle  sue  componenti  non  inficia  la
regolarita' delle sedute.
                               Art. 9.
                             Attribuzioni
  1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
  a) programma la gestione e  lo sviluppo economico in funzione delle
proposte del senato  accademico sulla base delle  risorse esistenti e
provvede   all'amministrazione   dell'universita',  deliberando   sul
bilancio preventivo e sul  rendiconto consuntivo di ciascun esercizio
che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre;
  b) nomina,  a maggioranza  assoluta dei  suoi membri,  il direttore
amministrativo, scelto  tra dirigenti pubblici e  privati, ovvero tra
managers di chiara fama italiani e stranieri;
  c) delibera sulle assunzioni del personale tecnico- amministrativo;
  d)  delibera sugli  stanziamenti ordinari  e straordinari  di fondi
all'universita'  per  quanto  attiene all'attivita'  didattica  e  di
ricerca, su proposta del senato accademico;
  e)  stipula contratti  di  affidamento e  supplenza, contratti  per
collaboratori   linguistici   e   per   altre   forme   di   sostegno
dell'attivita' didattica, su proposta del senato accademico;
  f)  delibera sulle  modifiche  di statuto  su  proposta del  senato
accademico e sentiti  i consigli di facolta' per  le materie relative
all'ordinamento didattico;
  g)  esercita,  fatti  salvi   gli  accordi  collettivi,  il  potere
disciplinare sul personale dirigente e tecnico- amministrativo;
  h) approva i regolamenti di cui all'art. 2 del presente Statuto, su
proposta degli organi competenti;
  i) delibera,  su proposta  del senato accademico,  l'istituzione di
nuove  facolta', corsi  di  laurea, diplomi  universitari, scuole  di
specializzazione,  corsi di  perfezionamento,  dottorati di  ricerca,
master, corsi  di aggiornamento professionali e  ogni altra attivita'
didattica superiore;
  j)  delibera,  su  proposta   del  senato  accademico,  sul  numero
programmato e sull'importo  di tasse e contributi  per ogni facolta',
corso di laurea o altra attivita' di istruzione superiore;
  l) nomina  i membri del  nucleo di valutazione, su  parere conforme
del senato accademico, e ne determina la durata.
                              Art. 10.
            Funzionamento del consiglio di amministrazione
  1. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.
   2. Esso:
  a) elegge  nel proprio seno  il presidente, a  maggioranza assoluta
dei membri  che ne fanno  parte. Non  possono ricoprire la  carica di
presidente del consiglio di  amministrazione il rettore, il direttore
amministrativo,  i  presidi di  facolta'  e  il rappresentante  degli
studenti;
  b) nelle  materie diverse dalla  nomina del presidente,  delibera a
maggioranza  dei votanti.  A  parita'  di voti  prevale  il voto  del
presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorche' siano presenti
la meta' piu' uno dei suoi componenti;
  c) si riunisce di diritto sei volte l'anno, e tutte le volte che il
presidente lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno
un terzo  dei suoi componenti.  La convocazione alle  riunioni, salvo
casi di  assoluta urgenza,  deve pervenire  ai componenti  almeno sei
giorni lavorativi prima delle riunioni stesse;
  d) puo' nominare commissioni consultive,  e delegare parte dei suoi
poteri a commissioni interne;
  e) nelle materie  non previste dal presente  statuto, puo' adottare
un regolamento interno.
                              Art. 11.
                              Indennita'
  1. Il  consiglio di  amministrazione determina, all'inizio  di ogni
anno accademico, in  conformita' con la normativa  vigente, la misura
delle indennita' dovute:
     a) al rettore e al prorettore;
     b) ai presidi di facolta';
     c) ai componenti del consiglio di amministrazione;
   ed inoltre:
  d)   ai   componenti   di    commissioni   che   svolgano   compiti
tecnicoamministrativi eccedenti i  doveri istituzionali, nominati dal
consiglio di amministrazione;
     e) ai presidenti dei centri di servizio.
                              Art. 12.
            Il presidente del consiglio di amministrazione
   1. Il presidente del consiglio di amministrazione:
  a) ha la legale rappresentanza della Libera Universita' di lingue e
comunicazione IULM;
  b) convoca e presiede le  adunanze del consiglio di amministrazione
e ne formula l'ordine del giorno;
  c)  sovrintende e  garantisce  l'esecuzione  dei provvedimenti  del
consiglio di amministrazione.
  2. Nel caso di suo impedimento o di sua assenza, tutti i poteri del
presidente, ivi  compresi quelli di rappresentanza  dell'ateneo, sono
attribuiti al rettore.
                Capo III - La giunta dell'Universita'
                              Art. 13.
                       Giunta dell'Universita'
  1.  La giunta  dell'Universita'  e' costituita  dal presidente  del
consiglio   di  amministrazione,   dal   rettore   e  dal   direttore
amministrativo. In caso di impedimento, oltre i trenta giorni, di uno
dei  suoi  membri,  il  consiglio di  amministrazione  nomina,  nella
provvisoria funzione, un supplente.
  2. Essa  si riunisce ogniqualvolta  il presidente del  consiglio di
amministrazione lo  ritenga opportuno o  a richiesta degli  altri due
membri.
  3. La giunta predispone il  lavoro del consiglio di amministrazione
e ne esegue le deliberazioni. Essa puo' inoltre deliberare su atti di
ordinaria  amministrazione.  In ogni  caso  tali  delibere, che  sono
immediatamente  esecutive,  devono  essere portate  al  consiglio  di
amministrazione  alla prima  riunione  per la  ratifica.  In caso  di
mancata  ratifica,  esse si  intendono  decadute  e da  tale  momento
cessano la loro efficacia.
                   Capo IV - Il senato accademico
                              Art. 14.
                             Composizione
  1.  Il   senato  accademico  e'  l'organo   di  programmazione,  di
coordinamento,  di  indirizzo  e  di  controllo  delle  attivita'  di
didattica  e  di  ricerca  della   Libera  Universita'  di  lingue  e
comunicazione IULM.
   2. Esso e' costituito:
     a) dal rettore;
     b) dai presidi di facolta';
     c) dai presidenti dei corsi di laurea;
  d) dal  direttore amministrativo che  funge da segretario e  che ha
voto consultivo;
  e) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo.
                              Art. 15.
                             Attribuzioni
   1. Il senato accademico:
  a)  elabora  i  piani  di   sviluppo  e  di  ricerca  della  Libera
Universita'   di   lingue    e   comunicazione   IULM,   proponendoli
all'approvazione  del  consiglio  di amministrazione  e  ne  verifica
l'attuazione;
  b) provvede,  sulla base degli stanziamenti  definiti dal consiglio
di  amministrazione,  alla  distribuzione   delle  risorse  per  ogni
facolta' o corso di laurea;
  c) provvede  all'attribuzione per  ogni facolta', sulla  base degli
stanziamenti definiti  dal consiglio di amministrazione,  di posti di
professore  di  ruolo  di  prima  e seconda  fascia  e  di  posti  di
ricercatore universitario;
  d)  ratifica  le  deliberazioni  dei consigli  di  facolta',  circa
affidamenti,  supplenze,  contratti  di  insegnamento,  collaboratori
linguistici e altre forme di sostegno dell'attivita' didattica;
  e) formula proposte,  sentito il consiglio di  facolta', sul numero
programmato per ogni corso di studio;
  f) propone al consiglio di amministrazione le modifiche di statuto,
il regolamento  didattico di  ateneo, sull'approvazione del  quale e'
richiesta la maggioranza degli aventi diritto;
  g) delibera  circa l'istituzione e  le competenze degli  istituti e
provvede, sulla  base delle indicazioni  degli istituti, ad  un piano
annuale  di distribuzione  delle risorse  assegnate alla  ricerca dal
consiglio  di amministrazione  della Libera  Universita' di  lingue e
comunicazione IULM;
     h) predispone le relazioni richieste dalla legge;
  i)  propone  la stipula  di  convenzioni,  l'attivazione di  centri
interuniversitari e l'organizzazione di attivita' postlaurea;
  j) valuta la  fattibilita' delle proposte di  cooperazione con enti
nazionali e internazionali;
  l) formula pareri sulla composizione del nucleo di valutazione.
                         Capo V - Il rettore
                              Art. 16.
                  Compiti e attribuzioni del rettore
  1.  Il  rettore rappresenta  la  comunita'  universitaria. Egli  ha
compiti  di iniziativa,  di attuazione  e di  vigilanza, assicura  il
raccordo tra gli organi centrali di governo dell'ateneo e rappresenta
l'universita' quando cio' e' previsto dalla legge, escluse le materie
di competenza del consiglio di amministrazione.
  2.  Il rettore  dura  in carica  tre anni  e  puo' essere  rieletto
consecutivamente una sola volta.
   3. Il rettore:
  a) convoca  il senato accademico, provvedendo  all'esecuzione delle
sue deliberazioni;
  b)  provvede all'esecuzione  delle deliberazioni  del consiglio  di
amministrazione in merito agli stanziamenti per l'attivita' didattica
e scientifica;
     c) vigila sul funzionamento dell'universita';
  d) esercita l'autorita' disciplinare, secondo la normativa vigente;
  e) emana lo statuto, i regolamenti di ateneo e quelli interni delle
singole strutture, nonche' i decreti e gli atti di sua competenza;
  f) adotta, in  caso di necessita' e in  situazioni di indifferibile
urgenza, i  necessari provvedimenti  per quanto  riguarda l'attivita'
didattica e  scientifica. Tali provvedimenti saranno  sottoposti alla
ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva utile;
     g) nomina uno o piu' prorettori e ne precisa i poteri;
  h) puo' conferire deleghe a professori per materie determinate;
  i)  stabilisce  la data  delle  elezioni  dei rappresentanti  degli
studenti  nei diversi  organi accademici,  sentite le  rappresentanze
studentesche;
  j)  esercita tutte  le altre  attribuzioni che  gli sono  demandate
dalla legge, in quanto applicabile, dallo statuto e dai regolamenti.
                              Art. 17.
                         Elezione del rettore
  1. Il rettore e' eletto, tra i professori di ruolo e fuori ruolo di
prima    fascia    dell'Universita',   dalle    diverse    componenti
universitarie, secondo i seguenti pesi elettorali:
     a) consiglio di amministrazione: 4 voti elettorali;
     b) professori di prima fascia: 3 voti elettorali;
     c) professori di seconda fascia: 2 voti elettorali;
     d) ricercatori universitari: 1 voto elettorale;
  e)  professori   affidatari,  professori  a  contratto   per  corsi
ufficiali: 1 voto elettorale;
  f) personale tecnicoamministrativo: 1 voto elettorale;
  g) rappresentanti degli  studenti nei consigli di  corso di laurea,
nei consigli  di facolta', nel  senato accademico e nel  consiglio di
amministrazione: 1 voto elettorale.
   Totale 13 voti elettorali.
  Nell'ambito  di  ogni  componente  sono  indette  le  elezioni,  in
un'unica giornata. Tutti i voti  elettorali della componente vanno al
candidato che ottiene  la maggioranza assoluta dei  voti degli aventi
diritto. Se  non la ottiene,  si procede (a maggioranza  assoluta) al
ballottaggio fra i  primi due. Al termine i  voti elettorali espressi
dalle diverse componenti vengono sommati.
  3.  Se  un  candidato  ottiene  almeno  9  voti  elettorali,  viene
designato  come  Rettore  dal  Consiglio di  Amministrazione.  Se  ne
ottiene meno, il Consiglio  di Amministrazione designa, a maggioranza
assoluta dei  suoi membri, il Rettore  fra i due candidati  che hanno
ottenuto il maggior numero di  voti elettorali. Il Rettore designato,
e' nominato con Decreto del Ministro.
                Capo VI - Il direttore amministrativo
                              Art. 18.
                     Il direttore amministrativo
   1. Il direttore amministrativo:
  a)  e' responsabile  dell'osservanza  dello statuto  e delle  leggi
applicabili all'universita';
  b)  sovrintende  ai  servizi  amministrativi  e  contabili  e  alla
gestione del personale tecnicoamministrativo della Libera Universita'
di lingue e comunicazione IULM;
  c)  esercita  la  funzione   disciplinare  sul  personale  tecnico-
amministrativo, sentito il rettore;
     d) dura in carica cinque anni ed e' rinnovabile.
                             Titolo III
                         ORGANO SUSSIDIARIO
                   Capo I - Nucleo di valutazione
                              Art. 19.
                        Nucleo di valutazione
  1. L'Universita' istituisce un nucleo  di ateneo per la valutazione
dell'efficienza    e   dell'efficacia    delle   proprie    strutture
scientifiche,  didattiche ed  amministrative. Esso  ha il  compito di
raccogliere elementi  per la  verifica, mediante  analisi comparative
dei costi  e dei  rendimenti, della  corretta gestione  delle risorse
pubbliche,  della  produttivita'  della ricerca  e  della  didattica,
nonche'   dell'imparzialita'  e   del   buon  andamento   dell'azione
amministrativa.
                              Titolo IV
                     LE STRUTTURE E LORO ORGANI
                        Capo I - La facolta'
                              Art. 20.
                             La facolta'
  1.  La  facolta'  organizza  e  coordina  le  attivita'  didattiche
finalizzate  al conferimento  dei  titoli  accademici previsti  dalla
normativa vigente e dal presente statuto.
                              Art. 21.
                      Gli organi della facolta'
   1. Sono organi della facolta':
    a) il preside;
     b) il consiglio di facolta'.
                              Art. 22.
                        Il preside di facolta'
  1.  Il  preside rappresenta  la  facolta'  ad  ogni effetto  ed  e'
responsabile della conduzione della stessa.
  2.  Il preside  e'  eletto  dal consiglio  di  facolta' secondo  le
modalita' esposte  nel seguente  articolo 22, comma  2, lettera  a) e
puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta.
   3. Il preside:
     a) convoca e presiede il consiglio di facolta';
  b) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facolta';
  c) mantiene i rapporti con gli organi di governo dell'Universita'.
                              Art. 23.
                       Il consiglio di facolta'
  1. Il consiglio di facolta'  e' l'organo collegiale che organizza e
coordina l'attivita' didattica della facolta'.
   2. Il consiglio di facolta':
  a) elegge il  preside di facolta' tra i professori  di prima fascia
dell'Universita'  nella composizione  prevista ai  capi a)  e b)  del
successivo comma 3;
  b)  destina  le risorse  per  la  didattica deliberate  dal  senato
accademico;
  c) avanza  proposte in  merito alla  istituzione e  attivazione dei
corsi di laurea  e di diploma, scuole  di specializzazione, dottorati
di ricerca, centri  interuniversitari, e inoltre in  merito a master,
corsi di aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni;
  d) approva e coordina i  programmi degli insegnamenti e gli impegni
didattici dei docenti e dei ricercatori;
  e)  provvede alla  copertura dei  posti di  professore di  ruolo di
prima e  di seconda  fascia e di  posti di  ricercatore universitario
attribuiti dal senato accademico;
  f)  delibera  in merito  ad  affidamenti,  supplenze, contratti  di
insegnamento, di collaboratori linguistici  e altre forme di sostegno
dell'attivita' didattica  tenendo conto delle richieste  dei consigli
di corso di laurea ove attivato;
  g) provvede all'elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera
con proposte e  pareri alla determinazione dei  programmi di sviluppo
dell'ateneo.
   3. Il consiglio di facolta' e' composto da:
  a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;
     b) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;
  c) un rappresentante del personale tecnicoamministrativo;
     d) tre rappresentanti degli studenti.
  4.  Ove  il consiglio  di  facolta'  svolga  anche le  funzioni  di
consiglio  di  corso  di  laurea,   esso  e'  integrato  dai  docenti
affidatari di insegnamenti ufficiali, con voto consultivo.
  5. Il regolamento elettorale  determinera' le modalita' di elezione
delle rappresentanze suddette.
  6.  Il   consiglio  di  facolta'  puo'   avvalersi  di  commissioni
istruttorie per specifici argomenti.
  7.  La  convocazione  ordinaria  del  consiglio  di  facolta'  deve
avvenire di norma almeno una volta al mese.
  8. Nei casi  previsti dalla legge, e con  particolare riguardo alle
chiamate,  il  consiglio  di  facolta'  delibera  nella  composizione
limitata  alla  fascia  corrispondente   e  a  quella  superiore.  Il
conferimento  delle supplenze  e degli  affidamenti e'  deliberato in
consiglio di facolta'  dai professori di ruolo e  dai ricercatori. Il
rappresentante del personale tecnicoamministrativo e i rappresentanti
degli studenti partecipano al Consiglio con solo voto consultivo.
        Capo II - I consigli di corso di laurea e di diploma
                              Art. 24.
              I consigli di corso di laurea e di diploma
  1. Nella facolta' sono istituiti, per  ciascun corso di laurea e di
diploma, i consigli  di corso di laurea o di  diploma, con il compito
di gestire tutte le  attivita' didattiche necessarie al conseguimento
dei relativi  titoli di  studio ad esclusione  di quelle  devolute al
consiglio di facolta'.
  2. In particolare, il consiglio di corso di laurea o di diploma:
  a) esamina ed approva i  piani di studio individuali, nonche' altri
atti  amministrativi   riguardanti  le  carriere   scolastiche  degli
studenti, fatto salvo il controllo del consiglio di facolta';
  b) adotta,  nei limiti  previsti dalle  disposizioni di  legge, dal
regolamento  didattico di  ateneo  e dal  proprio regolamento,  nuove
modalita' didattiche;
  c)  predispone  le  proposte  per il  fabbisogno  di  professori  a
contratto;
  d) presenta al consiglio di facolta' le richieste di attivazione di
insegnamenti previsti dallo statuto;
  e) esercita  inoltre le altre  attribuzioni che gli  sono demandate
dall'ordinamento universitario,  dal presente statuto e  dai relativi
regolamenti.
  3. Sono membri del consiglio di corso di laurea o di diploma:
  a) i professori,  compresi quelli a contratto  per corsi ufficiali,
affidatari e supplenti, che svolgano  la loro attivita' didattica nel
corso di laurea o di diploma;
  b)  una rappresentanza  di ricercatori,  pari a  un terzo  del loro
numero e comunque non inferiore a due, afferenti al corso di laurea o
di diploma;
  c) un rappresentante del  personale tecnicoamministrativo, con voto
consultivo;
  d) due rappresentanti degli studenti, con voto consultivo.
  4. Il regolamento elettorale  determinera' le modalita' di elezione
delle rappresentanze suddette.
  5. I professori a contratto per  corsi ufficiali, i ricercatori e i
rappresentanti di  cui alle lettere  c) e  d) del comma  3 concorrono
alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.
  6. Il consiglio  di corso di laurea o di  diploma e' presieduto dal
presidente  eletto  tra  i  professori   di  ruolo  di  prima  fascia
dell'Universita', rinnovabile per un  solo mandato consecutivo, ed e'
nominato dal  rettore. L'elettorato attivo  e' costituito da  tutti i
componenti  del consiglio.  Il  presidente dura  in  carica tre  anni
accademici, convoca e presiede il  consiglio, da' esecuzione alle sue
deliberazioni ed esercita tutte  le attribuzioni previste dalle norme
vigenti.
                       Capo III - Gli istituti
                              Art. 25.
                              L'istituto
  1. L'istituto (a  cui devono afferire almeno  due docenti ufficiali
di cui almeno  uno di ruolo presso la Libera  Universita' di lingue e
comunicazione  IULM)   e'  la  struttura  che   coordina  l'attivita'
scientifica e di ricerca dei docenti ad essa afferenti e concorre, in
armonia con le  indicazioni del consiglio di facolta'  e dei consigli
di corso di laurea, allo svolgimento dell'attivita' didattica.
  2. L'istituto,  ferma restando l'autonomia scientifica  dei singoli
professori e ricercatori  e il loro diritto  ad accedere direttamente
ai fondi  per la ricerca  scientifica, secondo quanto  previsto dalle
leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:
  a) promuove e coordina l'attivita' di ricerca e culturale;
  b)    organizza    e    coordina    l'attivita'    del    personale
tecnicoamministrativo eventualmente assegnato alla struttura;
  c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a
titolo oneroso o gratuito;
  d)  esercita tutte  le altre  attribuzioni che  gli sono  demandate
dalle norme vigenti.
   3. Sono organi dell'istituto:
     a) il direttore;
     b) il consiglio d'istituto.
                              Art. 26.
                      Il direttore dell'istituto
  1.  Il  direttore rappresenta  l'istituto,  convoca  e presiede  il
consiglio d'istituto, cura l'esecuzione delle relative delibere.
  2. Il  direttore e' nominato  con decreto del rettore,  su proposta
del  consiglio d'istituto.  In  mancanza (o  in  caso di  impedimento
motivato  di  professori   di  ruolo  di  la   fascia,  la  direzione
dell'istituto puo'  essere affidata ad  un professore di ruolo  di II
fascia. In mancanza  anche di professori di ruolo  di seconda fascia,
la direzione  dell'istituto puo' essere  affidata a un  professore di
ruolo  di  altra Universita',  titolare  di  supplenza o  affidamento
nell'ateneo. Il direttore dell'istituto, se professore di ruolo della
Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM, dura in carica tre
anni accademici; altrimenti dura in carica un anno accademico.
  3.  Il direttore  puo' designare  un vice  direttore, scelto  tra i
professori di  ruolo e i  ricercatori confermati. Il  vice direttore,
nominato con  decreto rettorale, supplisce  il direttore in  tutte le
sue funzioni in caso di impedimento o assenza.
                              Art. 27.
                       Il consiglio d'istituto
  1.  Il consiglio  d'istituto  espleta  le competenze  attribuitegli
dallo  statuto,   dal  regolamento  degli  istituti   e  dal  vigente
ordinamento universitario.
   2. Il Consiglio d'istituto e' costituito
     a) dai professori di ruolo e fuori ruolo;
     b) dai professori a contratto per corsi ufficiali;
     c) dai ricercatori afferenti all'Istituto;
  d)  da  un rappresentante  dei  professori  a contratto  per  corsi
integrativi;
  e)  da  un  rappresentante  dei  titolari di  borse  di  ricerca  e
addestramento didattico;
  f)   da  un   rappresentante   dell'eventuale  personale   tecnico-
amministrativo.
  3.  Il regolamento  elettorale d'ateneo  determina le  modalita' di
elezione delle rappresentanze di cui alle lettere d), e) e f).
                   Capo IV - I centri di servizio
                              Art. 28.
                  I centri di servizio: generalita'
  1.  La  Libera Universita'  di  lingue  e comunicazione  IULM  puo'
istituire  centri  di  servizio  a sostegno  della  didattica,  della
ricerca e delle  attivita' culturali sulla base  di progetti proposti
dal Senato accademico su parere  favorevole dei consigli di facolta',
approvati  dal   consiglio  di   amministrazione.  Il   consiglio  di
amministrazione  ne  approva  il  regolamento e  garantisce  i  fondi
ordinari di funzionamento.
  2. I centri di servizio sono istituiti con decreto del rettore.
   3. Sono organi di ciascun centro di servizio:
  a)  il presidente,  scelto tra  i professori  di ruolo  di prima  e
seconda fascia dell'Universita', nominato dal rettore su proposta del
senato accademico;
  b)  il  comitato tecnicoscientifico  (di  cui  la maggioranza  deve
essere  costituita  da  professori  o  ricercatori  dell'Universita')
definisce il programma del centro  e indica le modalita' del relativo
finanziamento.
  4. Il funzionamento  di ciascun centro di servizio  e' stabilito da
un apposito regolamento predisposto dal senato accademico e approvato
dal consiglio di amministrazione.
  5. Il presidente e il  comitato tecnicoscientifico durano in carica
un triennio e possono essere rieletti, per non piu' di un mandato.
                              Titolo V
                             I SOGGETTI
                    Capo I - Il personale docente
                              Art. 29.
                               Docenti
  1. Il ruolo dei professori universitari della Libera Universita' di
lingue e comunicazione IULM comprende le seguenti fasce:
     a) professori di prima fascia;
     b) professori di seconda fascia.
  2.  Il  ruolo  organico  dei   professori  della  prima  fascia  e'
costituito da 20 posti.
  3.  Il  ruolo  organico  dei professori  della  seconda  fascia  e'
costituito da 40 posti.
  4.  Secondo i  compiti previsti  per  ciascun ruolo  o funzione,  i
docenti sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento,
le prove di esame di profitto e di laurea e la ricerca.
  5. I  docenti sono altresi'  tenuti a contribuire  al funzionamento
dell'Universita'  partecipando  agli  organi collegiali  e  assumendo
funzioni organizzative, di coordinamento  della ricerca e di governo.
Essi debbono  inoltre adempiere ai compiti  previsti dall'ordinamento
universitario.
                              Art. 30.
                     Stato giuridico dei docenti
  1.  Per l'assunzione,  lo  stato giuridico  ed  il trattamento  dei
professori  di  ruolo  saranno   osservate  le  norme  legislative  e
regolamentari  vigenti in  materia per  i professori  di ruolo  delle
Universita' dello Stato.
  2. Ai fini  del trattamento di quiescenza si  applica la disciplina
prevista per  i dipendenti civili  dello Stato dal testo  unico delle
norme sul trattamento di quiescenza  dei dipendenti civili e militari
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  29 dicembre
1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.
  3. I professori di ruolo sono  iscritti, ai fini del trattamento di
previdenza,  all'Istituto nazionale  di previdenza  per i  dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
  4. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni di cui al presente
articolo si applicano  le norme previste dalla legge  n. 243/1991, ed
eventuali successive  modificazioni ed integrazioni, a  decorrere dal
22 agosto 1991.
  5. In  caso di  trasferimento alla Libera  Universita' di  lingue e
comunicazione  IULM  di professori  di  ruolo  appartenenti ad  altre
Universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in
materia per i professori delle Universita' statali.
                              Art. 31.
                       Ricercatori universitari
  1. Il ruolo organico dei  ricercatori universitari e' costituito da
60 posti.
  2.  I ricercatori  sono tenuti  ad assicurare  il loro  impegno per
l'insegnamento,  le prove  di  esame di  profitto e  di  laurea e  la
ricerca, secondo  i compiti  e le funzioni  previste dall'ordinamento
universitario.
  3.   I  ricercatori   sono   altresi'  tenuti   a  contribuire   al
funzionamento dell'Universita' partecipando  agli organi collegiali e
assumendo funzioni organizzative.
  4.  Per  le  modalita'  inerenti   la  ripartizione  dei  posti  di
ricercatore e la loro copertura, per l'assunzione, lo stato giuridico
ed  il trattamento  economico dei  ricercatori, saranno  osservate le
norme  legislative   e  regolamentari   vigenti  in  materia   per  i
ricercatori delle universita' dello Stato.
  5. Ai fini  del trattamento di quiescenza si  applica la disciplina
prevista per  i dipendenti civili  dello Stato dal testo  unico delle
norme sul trattamento di quiescenza  dei dipendenti civili e militari
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  29 dicembre
1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.
  6.  I  ricercatori  sono  iscritti,  ai  fini  del  trattamento  di
previdenza,  all'Istituto nazionale  di previdenza  per i  dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
  7. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni di cui al presente
articolo si applicano  le norme previste dalla legge  n. 243/1991, ed
eventuali successive  modificazioni ed integrazioni, a  decorrere dal
22 agosto 1991.
  8. In  caso di  trasferimento alla Libera  Universita' di  lingue e
comunicazione IULM  di ricercatori appartenenti ad  altre Universita'
non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per
i ricercatori delle Universita' statali.
                              Art. 32.
                         Docenti a contratto
  1.  La  Libera Universita'  di  lingue  e comunicazione  IULM  puo'
stipulare  contratti  di  diritto  privato  con  studiosi  o  esperti
italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli
ufficiali  ai sensi  dell'art. 25  del decreto  del Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n.  382 e delle successive modificazioni e
integrazioni.
  2. Nei casi in cui risulti impossibile provvedere diversamente alla
copertura di insegnamenti ufficiali,  la Libera Universita' di lingue
e comunicazione IULM puo' stipulare  contratti di diritto privato con
studiosi   italiani   e   stranieri  di   comprovata   qualificazione
scientifica,  culturale o  professionale  ai sensi  dell'art. 29  del
decreto  del Presidente  della Repubblica  11 luglio  1980, n.  382 e
delle successive modificazioni e integrazioni.
                              Art. 33.
         Collaboratori linguistici di lingua madre straniera
  1.  I   collaboratori  linguistici   di  lingua   madre  straniera,
limitatamente  al   periodo  di   svolgimento  delle   funzioni  loro
assegnate,  afferiscono  agli  Istituti cui  appartiene  il  titolare
dell'insegnamento.
  2. Le  modalita' di assunzione e  il trattamento economiconormativo
sono  regolati  dal  contratto collettivo  d'ateneo,  secondo  quanto
disposto dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.
                              Art. 34.
              Borse di ricerca e addestramento didattico
  1. Al fine di favorire la formazione di giovani studiosi, la Libera
Universita' di lingue  e comunicazione IULM puo'  assegnare borse per
l'addestramento didattico e scientifico secondo le modalita' definite
dal regolamento didattico d'ateneo.
      Capo II - Il personale dirigente e tecnicoamministrativo
                              Art. 35.
            Il personale dirigente e tecnicoamministrativo
  1.  Il consiglio  di  amministrazione della  Libera Universita'  di
lingue  e  comunicazione  IULM   definisce  la  pianta  organica  del
personale   dirigente    e   tecnicoamministrativo    necessario   al
perseguimento dei fini istituzionali.
  2. Il personale dirigente assicura  il funzionamento degli uffici e
dei servizi cui e' preposto.
  3. Il  personale tecnicoamministrativo  svolge i  compiti specifici
delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei
servizi  dell'Universita'  ai quali  e'  assegnato  ed e'  tenuto  ad
assicurare il proprio impegno per il loro migliore funzionamento.
  4. Il  personale dirigente  e tecnicoamministrativo  partecipa alla
gestione dell'Universita' attraverso  le proprie rappresentanze negli
organismi collegiali, ove previsto dal presente statuto.
  5. Ad esso viene garantito il periodico aggiornamento professionale
necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali.
  6. Per  quanto concerne  la disciplina  dello stato  giuridico, del
trattamento economico  e delle modalita' di  assunzione, si applicano
le   norme   contenute   nel   contrattoregolamento   del   personale
tecnicoamministrativo   della   Libera   Universita'  di   lingue   e
comunicazione IULM stipulato dal  consiglio di amministrazione con le
rappresentanze sindacali.
  7. Al personale tecnicoamministrativo  vengono applicate le vigenti
norme di legge  in materia di assicurazioni  sociali obbligatorie, di
assistenza sanitaria e di indennita' di anzianita'.
                       Capo III - Gli studenti
                              Art. 36.
                             Gli studenti
  1. Sono studenti della Libera Universita' di lingue e comunicazione
IULM coloro che  risultano regolarmente iscritti ai  corsi di laurea,
di diploma, di specializzazione e  di perfezionamento e ad ogni altra
attivita' di formazione superiore.
  2.  Agli  studenti viene  garantito  il  diritto di  accedere  alle
strutture  universitarie per  svolgere le  attivita' connesse  con la
loro formazione.
  3.  Al  fine di  consentire  un  proficuo  rapporto tra  docenti  e
studenti  e  per  il  migliore   utilizzo  delle  strutture  e  delle
attrezzature  scientifiche,   la  Libera  Universita'  di   lingue  e
comunicazione  IULM  puo'  programmare,  ove  necessario,  il  numero
massimo delle iscrizioni ai corsi di  diploma e di laurea. Esso viene
fissato  dal consiglio  di  amministrazione, su  proposta del  senato
accademico. I criteri, le modalita' di ammissione e le condizioni per
il  mantenimento  dello  status   di  studente,  sono  stabiliti  dal
regolamento didattico di ateneo.
  4.   Gli  studenti   partecipano  alla   gestione  dell'Universita'
attraverso  le proprie  rappresentanze  negli  organi collegiali  ove
previsto dal presente statuto.
  5. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla
Libera  Universita'  di lingue  e  comunicazione  IULM e  dagli  enti
preposti  a  garantire  il  diritto allo  studio,  nei  limiti  delle
disponibilita' e delle finalita' previste.
  6.   Gli   studenti   sono  tenuti   a   contribuire   all'ordinato
funzionamento delle attivita' universitarie, alla partecipazione agli
organi  collegiali e  alla  piena  valorizzazione delle  opportunita'
culturali loro offerte.
                      Capo IV - Altri soggetti
                              Art. 37.
                            Altri soggetti
  1. Gli  studenti ospiti, gli  studenti stranieri che  partecipano a
programmi  di  scambio,  i  dottorandi di  ricerca  con  sede  presso
l'Universita',  i  fruitori di  borse  di  studio  e i  laureati  che
svolgano  attivita'   di  tirocinio,  i  partecipanti   ai  corsi  di
aggiornamento,  perfezionamento  e   master,  limitatamente  al  loro
periodo di  permanenza, sono  equiparati agli studenti  iscritti, con
esclusione dall'elettorato  attivo e passivo per  la designazione dei
rappresentanti negli organi accademici.
  2. I  soggetti che  frequentano la Libera  Universita' di  lingue e
comunicazione  IULM  per  attivita' di  formazione,  aggiornamento  e
perfezionamento possono fruire  dei servizi previsti dall'Universita'
in quanto  necessari ad  assicurare la  presenza e  la partecipazione
finalizzata al conseguimento della loro formazione.
                              Titolo VI
                       ORDINAMENTO DEGLI STUDI
                              Art. 38.
                          Facolta' attivate
  1.  La  Libera  Universita'  di  lingue  e  comunicazione  IULM  e'
articolata nelle seguenti facolta':
     a) facolta' di lingue e letterature straniere;
  b) facolta' di scienze della comunicazione e dello spettacolo.
  2.  Le  modifiche  del  Regolamento   didattico  di  ateneo  e  dei
regolamenti delle strutture didattiche, sono attuate, previa delibera
del  senato accademico,  su  proposta delle  strutture interessate  e
approvazione del  consiglio di amministrazione per  quanto attiene il
finanziamento, con decreto del rettore.
  3. Gli ordinamenti degli studi delle facolta', dei corsi di laurea,
dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione, attivati
presso la  Libera Universita'  di lingue  e comunicazione  IULM, sono
determinati dal regolamento didattico d'Ateneo.
                              Art. 39.
                      Altre attivita' didattiche
  1.  La  Libera Universita'  di  lingue  e comunicazione  IULM  puo'
organizzare e promuovere:
  a) corsi di  formazione postlauream (master) e  corsi di formazione
di breve durata, regolati da  apposite Convenzioni stipulate con Enti
pubblici e privati;
  b) periodi di studio all'estero,  svolti durante le vacanze estive,
o  durante  l'anno accademico,  per  un  approfondimento delle  varie
discipline impartite presso l'Universita'.  Alla fine di ogni periodo
possono essere  organizzate sessioni di  esami di profitto  valide ad
ogni effetto, purche' sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti
della facolta';
  c) corsi per studenti provenienti da universita' straniere mediante
la stipula di apposite convenzioni, anche con istituzioni pubbliche e
private;
  d) corsi  e attivita'  di cui  all'art. 6  della legge  19 novembre
1990, n. 341;
  e) corsi a distanza (corsi aperti) per gli studenti che non possono
frequentare con regolarita' le lezioni e le esercitazioni;
  f)  stage di  formazione e  di orientamento  presso aziende  o enti
convenzionati, pubblici e privati.
  2. Tutte  le predette  iniziative sono  approvate dal  consiglio di
amministrazione previo parere vincolante del senato accademico.
                              Art. 40.
                        Attivita' di tutorato
  1. La Libera Universita' di  lingue e comunicazione IULM istituisce
con proprio regolamento il tutorato, al fine di orientare e assistere
gli studenti lungo tutto il corso di studi.
  2.  Il  Regolamento  per  il   tutorato  e'  approvato  dal  senato
accademico, sentiti  i consigli di  facolta', e stabilisce  che siano
attivati servizi  di tutorato  finalizzati ad assistere  gli studenti
anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli. Per
ogni  corso  di   laurea  e  di  diploma   sono  costituite  apposite
commissioni composte  da professori e ricercatori  per lo svolgimento
di specifici compiti di tutorato.
                             Titolo VII
                          NORME TRANSITORIE
                              Art. 41.
                   Entrata in vigore dello statuto
  1.  Il presente  statuto entra  in vigore  quindici giorni  dopo la
pubblicazione del  decreto del  rettore di emanazione  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
                              Art. 42.
                           Mandati elettivi
  1.  Per garantire  continuita' e  regolarita' di  svolgimento delle
attivita' della Libera Universita' di  lingue e comunicazione IULM, i
componenti   del  consiglio   di  amministrazione,   il  rettore,   i
prorettori, i presidi di facolta', i direttori di istituto e tutte le
rappresentanze gia' elette nei diversi organismi cessano dalla carica
alla scadenza naturale del  loro mandato. Restano altresi' confermati
fino  alla  scadenza del  mandato  tutte  le cariche  attribuite  dal
consiglio di amministrazione.
  2. Il consiglio di amministrazione  sara' comunque integrato con le
componenti previste  dall'art. 8, entro sessanta  giorni dall'entrata
in vigore del presente statuto.
                             ALLEGATO A
            STRUTTURE DIDATTICHE DELLA LIBERA UNIVERSITA'
                   DI LINGUE E COMUNICAZIONE-IULM
  Facolta':
    lingue e letterature straniere;
    scienze della comunicazione e dello spettacolo.
  Corsi di laurea, di diploma e scuole dirette a fini speciali:
    corso di laurea in lingue e letterature straniere;
    corso di laurea in relazioni pubbliche;
    corso di laurea in scienze della comunicazione;
    corso di diploma universitario in tecniche pubblicitarie;
    scuola   diretta  a fini speciali  in   relazioni  pubbliche  (ad
esaurimento).